Allakatalla - Turismo e cultura in val di Noto

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Termini e condizioni

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  1. PREMESSA/ NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell’art. 2, n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della direttiva 90/314/ CEE, i pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

  1. trasporto
  2. alloggio
  3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) …... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”

 

  1. 2. FONTI LEGISLATIVE

Il contratto si intende regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole  indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del sovracitato decreto legislativo 111/95.

 

  1. 3. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell’organizzatore.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

 

  1. 4. PAGAMENTI

La prenotazione dovrà essere accompagnata dal versamento della quota d’iscrizione, ove prevista, e dal  25 % della quota di partecipazione.

Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza.

Nel caso di prenotazione effettuata entro 30 giorni precedenti la data di partenza, al momento della prenotazione, deve essere versato, oltre alla quota d’iscrizione, l’intero ammontare della quota di partecipazione.

Il mancato incasso alle date suddette, da parte dell’organizzatore, del saldo del viaggio, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di diritto.

 

  1. 5. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:

  • costo di trasporto, incluso il costo del carburante
  • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti
  • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e al costo dei servizi in vigore alla data della stesura del programma di viaggio o alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.

 

 

 

  1. 6. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

-          aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;

-          modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

-          ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo - nel caso in cui sia possibile - senza supplemento di prezzo, o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia costo inferiore al primo;

-          alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione, entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nel precedente comma saranno addebitate la quota di iscrizione, gli eventuali oneri e spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, nonché, a titolo di corrispettivo per il recesso, le seguenti penalità:

-          10 % della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno

-          25 % della quota di partecipazione sino a 23 giorni prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno

-          50 % della quota di partecipazione sino a 11 giorni prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno

-          75 % della quota di partecipazione sino a 3 giorni prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno

Non è previsto alcun rimborso dopo quest’ultimo termine, tantomeno a chi non si presenterà alla partenza (o all’inizio del soggiorno) o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio (o del soggiorno).

 

 

  1. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e nelle modalità di cui al successivo terzo comma, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito relativo al pacchetto turistico acquistato.

Le modifiche richieste dal cliente a prenotazione già accettate, non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.

 

  1. 8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

  1. 9. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

  1. l’organizzatore sia informato per iscritto entro 4gg. lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;
  2. Non vi siano ragioni attinenti alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
  3. Il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione.

Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la quota d’iscrizione, se prevista.

Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi della lettera C) del presente articolo.

 

 

10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surruga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabile del danno ed è responsabile verso l’organizzazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzazione, all’atto della prenotazione, quei particolari che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

 

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità

 

12. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

 

13. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV.

 

14. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

 

15. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 14 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

 

 

 

 

 

16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,  infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

 

17. FONDO DI GARANZIA

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art.21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato;  b) suo rimpatrio nel caso di viaggio all’estero. Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 21 n. 5 Decr. Legisl. N. 111/95.

 

18. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente dal contratto sarà competente esclusivamente il foro di Avola (SR).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV; art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23: art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.3; art.4; art.6; art.7; art.8; art.9; art.10; art.14; art.16; art.18.

L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE 269/98

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

 

 

Organizzazione tecnica: Allakatalla turismo e cultura

Assicurazione RC n. 1888601420920 (Previdente spa)